[APPROFONDIMENTO] Quando è necessario l'APE?
[APPROFONDIMENTO] Quando è necessario l'APE?
Si sente spesso dire che l’APE è necessario in caso di vendita o affitto di un immobile, che sia esso un appartamento, una villa oppure un negozio. Questo è vero, ma occorre fare chiarezza sui quattro diversi casi di obbligatorietà dell’Attestato di Prestazione Energetica prescritti dall’attuale normativa:
1) obbligo di dotazione2) obbligo di allegazione3) obbligo di consegna4) obbligo di informativa
Eccoli analizzati nel dettaglio:
1) Obbligo di dotazione: È obbligatorio dotare l’immobile del certificato energetico APE nei seguenti casi:
• Edifici posti in vendita mediante annunci pubblicitari;• Trasferimento di immobili a titolo oneroso o gratuito per i casi di: vendita, affitto e locazione;• Edifici o unità immobiliari di nuova costruzione;• Edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti (sono definite ristrutturazioni importanti tutti quegli interventi che interessano più del 25% dell’involucro edilizio e quelli comportanti demolizioni e ricostruzioni);• Edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico;• Edifici pubblici nel momento in cui vengono redatti nuovi contratti (o prorogato i vecchi) per la gestione degli impianti termici;• Edifici per i quali si richiedono le detrazioni fiscali dell’ENEA in seguito ad interventi di efficientamento energetico (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione pannelli solari, coibentazione di pareti o soffitti ecc.);• Edificio oggetto di successioni ereditarie e donazioni (in questo caso è necessario dotare l’edifico di Attestato di Prestazione energetica ma non è necessario allegarlo).
2) Obbligo di allegazione: È necessario allegare l’Attestato di Prestazione Energetica per i seguenti atti:
• Compravendita di edifici interi o di singole unità immobiliari;• Trasferimento a titolo oneroso di edifici o unità immobiliari;• Nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione.
3) Obbligo di consegna: È obbligo del proprietario/locatore, consegnare l’APE all’acquirente/conduttore.
La consegna deve essere effettuata antecedentemente alla stipula del contratto traslativo o della locazione.
NB: L’APE deve essere disponibile per il potenziale acquirente/locatario sin dall’avvio delle trattative, ma deve essere consegnato solamente a trattativa conclusa.
4) Obbligo di informativa: Per tutti i casi di atti soggetti a registrazione elencati al punto 2) deve essere inserita apposita clausola affermante che l’acquirente o conduttore dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni inerenti le prestazioni energetiche dell'immobile.
NOTA 1: Il certificato energetico cessa di validità nel momento in cui si eseguono interventi sull’edificio in oggetto tali da poter variare le prestazioni energetiche dell’immobile.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possiamo affermare che l’Attestato di Prestazione Energetica è da redigere ex novo nel caso di sostituzione serramenti, coibentazione delle murature, sostituzione generatore o installazione di pannelli solari.
NOTA 2: Per tutti gli edifici in possesso della vecchia certificazione energetica, definita ACE, in corso di validità, non è necessario richiedere l'APE, purché l'immobile siano tutt'ora nello stato oggetto di certificazione e non siano stati dunque eseguiti interventi tali da poterne modificare la prestazione energetica.
Si sente spesso dire che l’APE è necessario in caso di vendita o affitto di un immobile, che sia esso un appartamento, una villa oppure un negozio. Questo è vero, ma occorre fare chiarezza sui quattro diversi casi di obbligatorietà dell’Attestato di Prestazione Energetica prescritti dall’attuale normativa:
1) obbligo di dotazione
2) obbligo di allegazione
3) obbligo di consegna
4) obbligo di informativa
Eccoli analizzati nel dettaglio:
1) Obbligo di dotazione: È obbligatorio dotare l’immobile del certificato energetico APE nei seguenti casi:
• Edifici posti in vendita mediante annunci pubblicitari;
• Trasferimento di immobili a titolo oneroso o gratuito per i casi di: vendita, affitto e locazione;
• Edifici o unità immobiliari di nuova costruzione;
• Edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti (sono definite ristrutturazioni importanti tutti quegli interventi che interessano più del 25% dell’involucro edilizio e quelli comportanti demolizioni e ricostruzioni);
• Edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico;
• Edifici pubblici nel momento in cui vengono redatti nuovi contratti (o prorogato i vecchi) per la gestione degli impianti termici;
• Edifici per i quali si richiedono le detrazioni fiscali dell’ENEA in seguito ad interventi di efficientamento energetico (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione pannelli solari, coibentazione di pareti o soffitti ecc.);
• Edificio oggetto di successioni ereditarie e donazioni (in questo caso è necessario dotare l’edifico di Attestato di Prestazione energetica ma non è necessario allegarlo).
2) Obbligo di allegazione: È necessario allegare l’Attestato di Prestazione Energetica per i seguenti atti:
• Compravendita di edifici interi o di singole unità immobiliari;
• Trasferimento a titolo oneroso di edifici o unità immobiliari;
• Nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione.
3) Obbligo di consegna: È obbligo del proprietario/locatore, consegnare l’APE all’acquirente/conduttore.
La consegna deve essere effettuata antecedentemente alla stipula del contratto traslativo o della locazione.
NB: L’APE deve essere disponibile per il potenziale acquirente/locatario sin dall’avvio delle trattative, ma deve essere consegnato solamente a trattativa conclusa.
4) Obbligo di informativa: Per tutti i casi di atti soggetti a registrazione elencati al punto 2) deve essere inserita apposita clausola affermante che l’acquirente o conduttore dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni inerenti le prestazioni energetiche dell'immobile.
NOTA 1: Il certificato energetico cessa di validità nel momento in cui si eseguono interventi sull’edificio in oggetto tali da poter variare le prestazioni energetiche dell’immobile.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possiamo affermare che l’Attestato di Prestazione Energetica è da redigere ex novo nel caso di sostituzione serramenti, coibentazione delle murature, sostituzione generatore o installazione di pannelli solari.
NOTA 2: Per tutti gli edifici in possesso della vecchia certificazione energetica, definita ACE, in corso di validità, non è necessario richiedere l'APE, purché l'immobile siano tutt'ora nello stato oggetto di certificazione e non siano stati dunque eseguiti interventi tali da poterne modificare la prestazione energetica.
CONDIZIONI DEI SERVIZI
CONDIZIONI DEI SERVIZI
BASIC
★ ★ ★
Raccolta dati
cliente/edificio/impianti
Calcolo prestazione energetica
e classificazione dell'UI
Compilazione scheda V.I.M.E.
Deposito certificatoin Regione
Tempistica: 3/5 giorni
Consegna Certificazione a domicilio
OMAGGIO:
Planimetria catastale

PREMIUM
★ ★ ★ ★ ★
Sopralluogo professionale
con rilievo edificio secondo il DM 26giu2015
Analisi dettagliata
dei ponti termici mediante TERMOCAMERA
Raccolta dati
cliente/edificio/impianti
Calcolo prestazione energetica
e classificazione dell'UI
Compilazione scheda V.I.M.E.
Deposito certificato
in Regione
Tempistica: 2/3 giorni
Consegna Certificazione a domicilio
OMAGGIO:
Planimetria catastale
