APPROFONDIMENTO: Quando è necessario l'APE

[APPROFONDIMENTO] Quando è necessario l'APE?
[APPROFONDIMENTO] Quando è necessario l'APE?
Si sente spesso dire che l’APE è necessario in caso di vendita o affitto di un immobile, che sia esso un appartamento, una villa oppure un negozio. Questo è vero, ma occorre fare chiarezza sui quattro diversi casi di obbligatorietà dell’Attestato di Prestazione Energetica prescritti dall’attuale normativa:
 
1) obbligo di dotazione
2) obbligo di allegazione
3) obbligo di consegna
4) obbligo di informativa
 
Eccoli analizzati nel dettaglio: 
 
1) Obbligo di dotazione: È obbligatorio dotare l’immobile del certificato energetico APE nei seguenti casi:
• Edifici posti in vendita mediante annunci pubblicitari;
• Trasferimento di immobili a titolo oneroso o gratuito per i casi di: vendita, affitto e locazione;
• Edifici o unità immobiliari di nuova costruzione;
• Edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti (sono definite ristrutturazioni importanti tutti quegli interventi che interessano più del 25% dell’involucro edilizio e quelli comportanti demolizioni e ricostruzioni);
• Edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico;
• Edifici pubblici nel momento in cui vengono redatti nuovi contratti (o prorogato i vecchi) per la gestione degli impianti termici;
• Edifici per i quali si richiedono le detrazioni fiscali dell’ENEA in seguito ad interventi di efficientamento energetico (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione pannelli solari, coibentazione di pareti o soffitti ecc.);
• Edificio oggetto di successioni ereditarie e donazioni (in questo caso è necessario dotare l’edifico di Attestato di Prestazione energetica ma non è necessario allegarlo).
 
 
2) Obbligo di allegazione: È necessario allegare l’Attestato di Prestazione Energetica per i seguenti atti:
• Compravendita di edifici interi o di singole unità immobiliari;
• Trasferimento a titolo oneroso di edifici o unità immobiliari;
• Nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione.
 
 
3) Obbligo di consegna: È obbligo del proprietario/locatore, consegnare l’APE all’acquirente/conduttore.
La consegna deve essere effettuata antecedentemente alla stipula del contratto traslativo o della locazione.
NB: L’APE deve essere disponibile per il potenziale acquirente/locatario sin dall’avvio delle trattative, ma deve essere consegnato solamente a trattativa conclusa.
 
 
4) Obbligo di informativa: Per tutti i casi di atti soggetti a registrazione elencati al punto 2) deve essere inserita apposita clausola affermante che l’acquirente o conduttore dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni inerenti le prestazioni energetiche dell'immobile.
 
 
NOTA 1: Il certificato energetico cessa di validità nel momento in cui si eseguono interventi sull’edificio in oggetto tali da poter variare le prestazioni energetiche dell’immobile.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possiamo affermare che l’Attestato di Prestazione Energetica è da redigere ex novo nel caso di sostituzione serramenti, coibentazione delle murature, sostituzione generatore o installazione di pannelli solari.
 
NOTA 2: Per tutti gli edifici in possesso della vecchia certificazione energetica, definita ACE, in corso di validità, non è necessario richiedere l'APE, purché l'immobile siano tutt'ora nello stato oggetto di certificazione e non siano stati dunque eseguiti interventi tali da poterne modificare la prestazione energetica.

Si sente spesso dire che l’APE è necessario in caso di vendita o affitto di un immobile, che sia esso un appartamento, una villa oppure un negozio. Questo è vero, ma occorre fare chiarezza sui quattro diversi casi di obbligatorietà dell’Attestato di Prestazione Energetica prescritti dall’attuale normativa:
 
1) obbligo di dotazione
2) obbligo di allegazione
3) obbligo di consegna
4) obbligo di informativa
 
Eccoli analizzati nel dettaglio: 
 
1) Obbligo di dotazione: È obbligatorio dotare l’immobile del certificato energetico APE nei seguenti casi:
 • Edifici posti in vendita mediante annunci pubblicitari;
 • Trasferimento di immobili a titolo oneroso o gratuito per i casi di: vendita, affitto e locazione;
 • Edifici o unità immobiliari di nuova costruzione;
 • Edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti (sono definite ristrutturazioni importanti tutti quegli interventi che interessano più del 25% dell’involucro edilizio e quelli comportanti demolizioni e ricostruzioni);
 • Edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico;
  • Edifici pubblici nel momento in cui vengono redatti nuovi contratti (o prorogato i vecchi) per la gestione degli impianti termici;
  • Edifici per i quali si richiedono le detrazioni fiscali dell’ENEA in seguito ad interventi di efficientamento energetico (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione pannelli solari, coibentazione di pareti o soffitti ecc.);
 • Edificio oggetto di successioni ereditarie e donazioni (in questo caso è necessario dotare l’edifico di Attestato di Prestazione energetica ma non è necessario allegarlo).
 
 
2) Obbligo di allegazione: È necessario allegare l’Attestato di Prestazione Energetica per i seguenti atti:
 • Compravendita di edifici interi o di singole unità immobiliari;
 • Trasferimento a titolo oneroso di edifici o unità immobiliari;
  • Nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione.
 
 
3) Obbligo di consegna: È obbligo del proprietario/locatore, consegnare l’APE all’acquirente/conduttore.
La consegna deve essere effettuata antecedentemente alla stipula del contratto traslativo o della locazione.
NB: L’APE deve essere disponibile per il potenziale acquirente/locatario sin dall’avvio delle trattative, ma deve essere consegnato solamente a trattativa conclusa.
 
 
4) Obbligo di informativa: Per tutti i casi di atti soggetti a registrazione elencati al punto 2) deve essere inserita apposita clausola affermante che l’acquirente o conduttore dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni inerenti le prestazioni energetiche dell'immobile.
 
 
NOTA 1: Il certificato energetico cessa di validità nel momento in cui si eseguono interventi sull’edificio in oggetto tali da poter variare le prestazioni energetiche dell’immobile.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possiamo affermare che l’Attestato di Prestazione Energetica è da redigere ex novo nel caso di sostituzione serramenti, coibentazione delle murature, sostituzione generatore o installazione di pannelli solari.
 
NOTA 2: Per tutti gli edifici in possesso della vecchia certificazione energetica, definita ACE, in corso di validità, non è necessario richiedere l'APE, purché l'immobile siano tutt'ora nello stato oggetto di certificazione e non siano stati dunque eseguiti interventi tali da poterne modificare la prestazione energetica.

CONDIZIONI DEI SERVIZI
CONDIZIONI DEI SERVIZI
BASIC
★ ★ ★

Sopralluogo professionale con rilievo edificio secondo il DM 26giu2015

Raccolta dati cliente/edificio/impianti

Calcolo prestazione energetica e classificazione dell'UI

Compilazione scheda V.I.M.E.

Deposito certificatoin Regione

Tempistica: 3/5 giorni

Consegna Certificazione a domicilio

OMAGGIO: Planimetria catastale

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PREMIUM
★ ★ ★ ★ ★

Sopralluogo professionale con rilievo edificio secondo il DM 26giu2015

Analisi dettagliata dei ponti termici mediante TERMOCAMERA

Raccolta dati cliente/edificio/impianti

Calcolo prestazione energetica e classificazione dell'UI

Compilazione scheda V.I.M.E.

Deposito certificato in Regione

Tempistica: 2/3 giorni

Consegna Certificazione a domicilio

OMAGGIO: Planimetria catastale

Richiedi un preventivo
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