APPROFONDIMENTO: Validità 10 anni

[APPROFONDIMENTO] Validità 10 anni?
[APPROFONDIMENTO] Validità 10 anni?
Il D.M. 26 giugno 2015 all’art. 4 comma 3 afferma che la validità dell’APE è pari a 10 anni salvo alcuni casi:
 
“L’APE, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo (d.lgs. 192/2005), ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.”
 
In ottemperanza a quanto previsto dal normatore, si può affermare che tutti gli APE che andremo a redigere avranno una validità temporale pari a 10 anni, tranne nel caso in cui manchi il libretto di impianto o che l'impianto non sia conforme alle normative riguardanti le emissioni inquinanti. In questo caso sarà necessario limitare la validità dell’attestato al 31 Dicembre dell’anno seguente.
 
 
Non sarà una vostra preoccupazione quella di dover distinguere il libretto d’impianto tra la documentazione fornita dal manutentore: sarà infatti compito nostro analizzare tutta la documentazione a vostra disposizione in fase di sopralluogo e fotocopiarci le parti utili a redigere una classificazione energetica precisa e completa in ogni parte.
 
 
NOTA 1:
Se disponete già di un certificato energetico non ancora scaduto, ma sono stati eseguiti interventi nel complesso edificio-impianto che possono aver variato la prestazione energetica dello stesso, è obbligatorio redigere un nuovo attestato.
 
NOTA 2:
Se siete invece in possesso di un ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità non preoccupatevi: anche se negli anni sono variati il metodo di calcolo ed il nome della pratica, non siete tenuti a redigerne un nuovo certificato.
 

CONDIZIONI DEI SERVIZI
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BASIC
★ ★ ★

Sopralluogo professionale con rilievo edificio secondo il DM 26giu2015

Raccolta dati cliente/edificio/impianti

Calcolo prestazione energetica e classificazione dell'UI

Compilazione scheda V.I.M.E.

Deposito certificatoin Regione

Tempistica: 3/5 giorni

Consegna Certificazione a domicilio

OMAGGIO: Planimetria catastale

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PREMIUM
★ ★ ★ ★ ★

Sopralluogo professionale con rilievo edificio secondo il DM 26giu2015

Analisi dettagliata dei ponti termici mediante TERMOCAMERA

Raccolta dati cliente/edificio/impianti

Calcolo prestazione energetica e classificazione dell'UI

Compilazione scheda V.I.M.E.

Deposito certificato in Regione

Tempistica: 2/3 giorni

Consegna Certificazione a domicilio

OMAGGIO: Planimetria catastale

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